RELAZIONE AL PATTO DI STABILITA’ INTERNO PER IL BILANCIO 2009 PATTO DI STABILITA’: LA NORMATIVA PER IL TRIENNIO 2009-2011 Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, rappresenta una parte rilevante della manovra finanziaria per il triennio 2009/2011. In particolare, ai commi da 2 a 31 dell’articolo 77-bis, è prevista la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2009/2011: il Legislatore, al fine di agevolare gli enti locali nell’applicazione delle disposizioni effettivamente vigenti ha adottato la soluzione di riscrivere le norme che sono in vigore per tale triennio e, pertanto, tutte le altre precedenti disposizioni legislative sono da considerarsi non più applicabili per il patto 2009/2011. Con la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per l’anno 2009) sono state apportate ulteriori modifiche, che non hanno comunque modificato né gli effetti della manovra di contenimento della finanza locale né l’impianto complessivo delle regole del patto definite dal citato art. 77 bis. La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, con le disposizioni recate ai commi 379, 380 e 386 dell’articolo 1, ha apportato alcune modifiche alle regole sul patto di stabilità interno degli enti locali stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. Viene confermato, quale fattore di contenimento su cui intervenire, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. Il saldo obiettivo è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. A tal fine sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007. DETERMINAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO Il saldo finanziario, come negli anni scorsi, è definito quale differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell’entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) in termini di “competenza mista” ed è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell’art. 77-bis, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi (si veda per le indicazioni analitiche del calcolo l’Allegato A/09/C). Tra le entrate, altresì, non sono considerati, ai sensi del comma 8 dell’art. 77-bis, come sostituito dall’articolo 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l’anno 2009, le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell’esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. Come si evince dall’allegato A/09/C alla voce E7, il Comune di Latina ha incassato a tale titolo, a residuo ed a competenza, per un totale di € 2.012.657,87. Si precisa che nella nuova normativa, non è più riproposta la disposizione di cui all’art. 1, comma 682, della legge n. 296 del 2006, con la quale i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata. Tale norma, utilizzata solo marginalmente dal Comune di Latina per il raggiungimento del Patto di stabilità 2007 e non utilizzata per il Patto 2008, costituiva comunque un elemento di garanzia e di certezza. Di conseguenza, i trasferimenti statali e regionali sono considerati, ai fini del patto 2009/2011, nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l’individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell’anno e desunti dal conto consuntivo. Si deve ricordare, poi, che tra le entrate finali non si deve tenere conto dell’avanzo di amministrazione e del fondo di cassa. Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2009, 2010 e 2011 è quindi ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista e determinato con le modalità sopra espresse, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. Al fine di determinare il concorso alla manovra, la normativa individua quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 che è necessaria per determinare il saldo programmatico per ciascuno degli anni 2009/2011. Nella fattispecie del Comune di Latina, avendo il saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, l’Ente dovrà conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario, determinato sempre in termini di competenza mista, non inferiore al saldo finanziario 2007, migliorato dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 77 bis, comma 3, lettere a) e d), distinte per comparto e distinte in funzione del rispetto o meno del patto di stabilità nell’anno 2007. Più precisamente: Avendo il Comune di Latina un saldo finanziario di competenza mista negativo ed avendo rispettato il patto di stabilità nell’anno 2007: • le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 48%, 97% e 165%. Il prodotto, considerato con il segno positivo, tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007, rappresenta il concorso alla manovra, ossia l’entità di miglioramento del saldo di competenza mista 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato; Per il solo anno 2009, l’entità del concorso alla manovra è determinata mediante la comparazione dell’importo ottenuto attraverso l’applicazione delle percentuali di cui al punto A dell’Allegato C/09/C e di quello corrispondente al 20% dell’ammontare delle spese finali espresse in termini di competenza mista (impegni relativi al primo titolo di bilancio e pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi al secondo titolo del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nell’anno 2007 (punto B dello stesso allegato). Si considera pertanto, ai fini della determinazione dell’obiettivo del patto, il minore fra i due importi citati (quindi, per il Comune di Latina, il punto A). L’ammontare così individuato costituisce il concorso alla manovra. I RIFLESSI DELLE REGOLE DEL “PATTO” SULLE PREVISIONI DI BILANCIO. Il D.L. 112/08 all’art.77 bis comma 12 - confermando il principio che il Bilancio di previsione degli enti soggetti al Patto sia redatto in coerenza con l’obiettivo da raggiungere – è finalizzato a rendere coerente il Bilancio di previsione che, com’è noto, è strutturato in termini di competenza finanziaria, alle regole del Patto, che sono formulate in termini di competenza mista. Ne consegue che il Bilancio di previsione degli enti soggetti al Patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, sia garantito il rispetto del Patto di stabilità. A tal proposito, l’ente allega al Bilancio di previsione un prospetto contenente, per le entrate e le spese correnti, le previsioni di competenza (rilevabili dal Bilancio) e, per le entrate e le spese in conto capitale (ossia la parte del Bilancio dell’ente che concorre al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica), le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto. Nella redazione di tale importante documento previsionale, come per il Bilancio 2008, si è cercata la concreta collaborazione da parte dei servizi per avere una puntuale valutazione dei residui di spesa in relazione ad opere pubbliche in corso di realizzazione o relative a spese in conto capitale comunque generate; comunque si è ritenuto opportuno integrare i dati forniti dai servizi con la serie storica degli incassi e dei pagamenti in conto capitale che meglio rappresentasse l’andamento previsto per il 2009, cioè la media degli ultimi 2 anni (il computo lo riportiamo nell’Allegato 1; si noti bene che, prudentemente, la media degli ultimi due anni è quella che presenta i saldi di cassa maggiormente negativi). Applicando tali previsioni per l’anno 2009 ed imputando prudentemente per le annualità 2010 e 2011 un aumento per ciascun anno del 5% sulle previsioni di entrata ed una diminuzione dell’uscita del 6% (dovuta alla forte diminuzione nella contrazione di mutui), il Bilancio di previsione risulta congruo rispetto agli obiettivi programmatici. Per la previsione 2009, dalle serie storiche descritte nell’Allegato 1 e quindi anche nelle previsioni di incasso inserite nel prospetto di congruità, abbiamo dovuto scorporare le entrate del Tit. 4° Cat. 01; tale decurtazione deriva dall’applicazione dell’Art. 77 bis comma 8 del D.L. 112/08, secondo cui le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Nella normativa che regolamenta il Patto di stabilità per le annualità 2009-2011, come già ricordato, cessano purtroppo di efficacia le disposizioni previste dal comma 682 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 874 del 09/11/07, le quali prevedevano che i trasferimenti dello Stato e quelli della Regione, sia per quanto riguarda la gestione di competenza (accertamenti) che la gestione di cassa (riscossioni in conto competenza e in conto residui), potessero essere convenzionalmente considerati, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali interessate. Queste norme costituivano un importante elemento di certezza e di garanzia per l’ente locale, che poteva conteggiare ai fini della verifica del Patto, gli importi di cassa nella misura comunicata all’ente dalle amministrazioni statali e da quella regionale, senza che eventuali minori riscossioni di tali spettanze in corso di esercizio avessero potuto incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto. Si allegano, per meglio chiarire i complessi calcoli descritti nella presente: • • • • l’allegato A/09/C che esplica il calcolo del saldo finanziario di cassa e di competenza mista; l’allegato C/09/C che individua il saldo finanziario obiettivo in termini di competenza mista; l’allegato 1 necessario per l’analisi delle serie storiche degli incassi e dei pagamenti in conto capitale negli ultimi 5 esercizi; l’allegato 2 che è copia del prospetto che stigmatizza la congruità del Bilancio di previsione rispetto ai vincoli del patto di stabilità. RIFLESSIONI E RIFLESSI DELLE NUOVE REGOLE DEL “PATTO” SULLA GESTIONE DELL’ENTE La semplificazione è uno degli aspetti positivi della rivisitazione delle regole del patto. Il mantenimento delle medesime regole (se si eccettuano alcuni correttivi), permette di impostare e gestire il Bilancio con modalità già percorse nelle annualità precedenti. Consente inoltre di interfacciarsi meglio con i Dirigenti non contabili, che hanno avuto modo di assimilare i concetti di competenza mista negli anni scorsi, grazie alle note prodotte, alle riunioni ed alle conferenze di servizio tenute per la programmazione degli incassi e dei pagamenti in conto capitale, dove sono state affrontate le stesse problematiche che dovremo affrontare nell’esercizio finanziario 2009. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare nella relazione al Patto inserita nel Bilancio di Previsione 2008-2010, l’obiettivo unico e di competenza mista sembra liberare dai vincoli del Patto sia la cassa della gestione corrente che la competenza relativa agli investimenti. Tutto ciò non deve trarre in inganno e far prospettare gradi di libertà che non ci sono: i concetti di cassa e di competenza non sono svincolati l’uno dall’altro poiché tutto ciò è di competenza oggi, prima o poi si concluderà con un’uscita di cassa. Non ci troviamo quindi nella totale libertà di prevedere nuovi investimenti, perché tutto ciò viene stretto nelle briglie delle inevitabili ripercussioni di cassa, da cui nel medio periodo non si sfugge. Il Comune di Latina, in maniera particolare, presenta criticità sue proprie riguardo i vincoli del Patto, in quanto ha una grossa mole di investimenti finanziati con il riscorso all’indebitamento a lungo termine; questo determina riflessi fortemente negativi in quanto i pagamenti entrano nel saldo rilevante del Patto mentre le entrate che li finanziano restano fuori. Tutto ciò determinerà delle forti ripercussioni sulla gestione del nostro ente e potrebbe portare ad avere delle vere e proprie strozzature sul fronte dei pagamenti; data la mole dei residui passivi al titolo II della spesa, ci ritroveremo ad effettuare i pagamenti nel corso dell’esercizio 2009 ma dovendo mantenere gli obiettivi stabiliti dal Patto dovremo necessariamente sincronizzarli con le riscossioni al titolo IV dell’entrata (per alienazioni, trasferimenti e permessi di costruire). Si ricorda a proposito il già citato Art. 77 bis comma 8 che prevede che le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non siano conteggiate per il raggiungimento dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. In conclusione si vuole quindi sottolineare il concetto già espresso nella relazione al Patto 2008, che per poter rispettare il saldo finanziario obiettivo, sarà necessaria la fattiva collaborazione di tutti i servizi, in quanto tale obiettivo si potrà raggiungere solo grazie ad un attento monitoraggio delle entrate e delle spese in conto capitale, dove le spese potranno essere sostenute nel rispetto del Patto solo se, in concomitanza, la movimentazione delle riscossioni permettono il loro pagamento. Latina 02/03/2009 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Quirino Volpe L’ASSESSORE ALLE BILANCIO ED ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Marco Gatto